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Chiarimento

  • premesso che il disciplinare di gara (pag. 25) per la partecipazione al Lotto 3 [Manutenzioni - Riparazioni Immobili, Edili, Elettriche e Dati Cig 79438765] richiede la certificazione SOA obbligatoria per la categoria scorporabile OS30 (oltre alla categoria prevalente OG1), si chiede se in alternativa alla categoria scorporabile OS30 è ammessa la categoria OG11.

    Domanda del: 18/07/2019 aggiornata il 18/07/2019
  • La risposta è affermativa: per la partecipazione al Lotto 3 [Manutenzioni - Riparazioni Immobili, Edili, Elettriche e Dati Cig 79438765] in alternativa alla categoria scorporabile OS30 è ammessa la categoria OG11 ancorché non espressamente menzionata nel disciplinare stesso.

    Infatti l'equivalenza e sostituibilità della categoria OG11 alla categoria scorporabile OS30 è espressamente stabilita dall'art. 79 comma 16 del cpv. 2 del D.P.R. 5-10-2010 n. 207 – Reg. al D.Lgs. 163/2006 (Vecchio Codice Contratti Pubblici).

    Questo art. 79  (che è compreso nella Parte II, Titolo III) è stato mantenuto in vigore dal D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice C.P.) art. 216 comma 14 fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies (testo vigente dopo le modifiche apportate dall'articolo 1, co. 20, let. gg), n. 1), del D.L. 18/04/2019, n. 32, conv. con mod. in L. 14/06/2019, n. 55- Sbloccacantieri) cioè fino all'adozione, con apposito DPR, di un regolamento unico di esecuzione, attuazione e integrazione del Nuovo Codice, Regolamento non ancora adottato a tutt'oggi. La norma dell’art. 79 citata ha superato i contrasti di giurisprudenza ad essa anteriori sul medesimo argomento.

    Al riguardo ANAC nella delibera n. 6 del 11/01/2017 ha affermato che si tratta di una norma regolamentare cogente destinata a prevalere sui bandi di gara eventualmente difformi e che codifica il principio dell'assorbimento delle categorie speciali in quella generale OG11 attribuendo in via generale agli operatori economici qualificati nella categoria OG 11 l'abilitazione ad eseguire le lavorazioni specialistiche delle categorie 053, OS28 e OS30, senza che alle stazioni appaltanti residuino spazi per una disciplina più restrittiva.

     

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